20 febbraio 2024

Decreto milleproroghe: esenzione IRPEF ad ampio raggio per gli imprenditori agricoli

Autore: Redazione Fiscal Focus
In sede di conversione in legge del decreto milleproroghe il Governo ha recepito, sia pure in parte, le istanze del settore dell’agricoltura reintroducendo l’agevolazione ai fini IRPEF che la legge di Bilancio del 2024 aveva nella sostanza “cancellato”.

Il provvedimento di fine anno non ha prorogato l’esenzione dall’IRPEF fino a 10.000 euro relativa ai redditi agrari e dominicali. A partire dal 1° gennaio 2024 i predetti redditi sarebbero tornati ad essere integralmente tassabili, ma ora il decreto milleproroghe ha reintrodotto la detassazione con riferimento ad una più ampia categoria di soggetti interessati. L’agevolazione spetta quindi in misura più estesa rispetto al recente passato a seguito della previsione di un meccanismo per “scaglioni”.

Per la prima volta l’art. 1, comma 44 della L. n. 232/2016 ha previsto la non concorrenza alla formazione della base imponibile IRPEF e delle relative addizionali, dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali. Inizialmente tale esenzione aveva una durata temporanea, e in particolare era valida fino all’anno 2019. Successivamente è stata estesa fino all’anno 2023, ma l’ultima legge di Bilancio non ha disposto alcuna proroga. Pertanto, in mancanza dell’ultimo intervento normativo i redditi dominicali e agrari sarebbero tornati a essere pienamente imponibili senza alcun beneficio fiscale.

Ora, però, come anticipato, l’emendamento approvato in sede di conversione del decreto milleproroghe introduce un meccanismo di esenzione a scaglioni allargando notevolmente la platea dei potenziali destinatari del beneficio fiscale.

In particolare, la nuova agevolazione si applica ai redditi dominicali e agrari di coltivatori diretti e di imprenditori agricoli professionali, a condizione che tali soggetti siano iscritti nella previdenza agricola. Per i redditi fino a 10.000 euro l’esenzione IRPEF è integrale. Oltre tale limite e fino a 15.000 euro la detassazione è pari al 50 per cento. Oltre i 15.000 euro il predetti redditi sono soggetti alla tassazione ordinaria.
Tuttavia, come già ricordato, l’esenzione è ampia in quanto non si applica esclusivamente in favore dei soggetti che posseggono redditi non superiori al limite di 10.000 euro. L’agevolazione riguarda anche gli imprenditori agricoli che superano la predetta soglia tenendo conto del predetto meccanismo a scaglioni. Conseguentemente, se un soggetto possiede, ad esempio, un reddito pari a 25.000 euro potrà comunque beneficiare dell’agevolazione fiscale. In particolare, tale soggetto sarà tenuto al pagamento delle imposte con una base imponibile azzerata completamente fino a 10.000 euro; ridotta del 50 per cento su ulteriori 5.000 euro e per la parte eccedente, quindi su ulteriori 10.000 euro, rilevante secondo le regole ordinarie.

Al fine di determinare correttamente la portata dell’agevolazione il reddito dominicale e il reddito agrario dovranno essere preliminarmente rivalutati, rispettivamente, nella misura dell’80 e del 70 per cento. Nell’esempio precedentemente indicato i redditi devono considerarsi come già rivalutati secondo le ricordate modalità.

Il presupposto soggettivo è invece invariato rispetto al passato. Possono quindi fruire dell’agevolazione in commento anche i soci delle società semplici. La disposizione in commento prevede espressamente l’esclusione dall’applicazione dell’esenzione per gli imprenditori agricoli professionali che hanno esercitato l’opzione per la determinazione catastale dei redditi.

Si tratta, però, di una mera precisazione e non di una novità. Infatti, l’Agenzia delle entrate aveva già chiarito che non potevano beneficiare dell’esenzione i soci di società diverse dalla società semplice. Ciò in quanto il reddito ricavato dalle predette società ha natura di reddito d’impresa. In tal senso si sono espresse le circolari n. 8/E del 2017 e 9/E del 2022.
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