20 giugno 2023

I confini della proroga dei versamenti per le imprese agricole

Autore: Francesco Giuseppe Carucci
Resta fermo al prossimo 30 giugno il termine di versamento delle imposte emergenti dalle dichiarazioni dei contribuenti non interessati dagli ISA che non beneficiano della proroga al 20 luglio. In alternativa, i contribuenti in questione potranno scegliere di effettuare i versamenti nel periodo compreso tra il 1° e il 30 luglio maggiorando gli importi dovuti dello 0,4%.

Tra i contribuenti obbligati al pagamento entro fine mese figurano gli imprenditori agricoli titolari di reddito agrario di cui all’articolo 32 del TUIR, quali imprese individuali e società semplici agricole, anche se il codice Ateco dell’attività prevalente è riconducibile ai modelli ISA per l’agricoltura CA01U o CA02U.

La ragione della esclusione di costoro dal perimetro della proroga è identica a quella per la quale non hanno potuto fruirne gli anni precedenti e che è stata oggetto di chiarimento da parte delle Entrate nella risposta n. 330 del 2 agosto 2019 giunta al culmine di una ampia interlocuzione tra un comune del tarantino, a forte vocazione agricola, e il Ministero dell’Economia e delle Finanze di cui, all’epoca, è stato reso conto sul nostro quotidiano.

L’Ufficio Legislativo del MEF, nell’occasione, si era espresso per l’inapplicabilità della proroga in quanto destinata esclusivamente ai soggetti ISA.

Gli ISA risultano disciplinati dall’articolo 9-bis del D.L. n. 50 del 2017 con esclusivo riferimento ad attività economiche che danno luogo alla produzione di redditi d’impresa di cui all’articolo 55 del TUIR, ovvero di redditi di cui all’articolo 53 che derivano dall’esercizio di arti e professioni. Infatti, il comma 6 dell’articolo 9-bis, per individuare i limiti di applicazione degli ISA, richiama il concetto di «ricavi e compensi». Il MEF chiariva che, nel settore agricolo, i contribuenti interessati dalle richiamate disposizioni sono i medesimi soggetti che, fino al periodo d’imposta 2017, applicavano i parametri previsti dall’articolo 3, commi 181-189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

Il reddito agrario, da dichiarare nel quadro RA dei modelli redditi, non si configura come reddito d’impresa o di lavoro autonomo, ma rientra tra i redditi fondiari ai quali la nozione di ricavi e compensi è del tutto estranea. Pertanto, non è possibile beneficiare del più ampio termine concesso a «professionisti e imprese che esercitano attività per le quali sono approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA)».

Né è possibile invocare a supporto dell’estendibilità della proroga la circostanza che la stessa sia applicabile anche ai contribuenti minimi e forfettari, indirettamente interessati dagli ISA. Regime dei minimi e regime forfettario, difatti, rappresentano regimi naturali alternativi ai regimi ordinari di determinazione dei redditi d’impresa o di lavoro autonomo. Allo stesso modo, non pare possibile ricondurre gli imprenditori agricoli titolari di reddito agrario ai «contribuenti che presentano cause di esclusione dagli ISA», come recita il comunicato n. 98 del MEF del 14 giugno scorso, in quanto tale espressione è riferita ai contribuenti normalmente interessati dallo strumento di compliance.

La proroga dei versamenti, invece, è fruibile dagli esercenti attività agricole in eccedenza rispetto ai limiti imposti dall’articolo 32 e contemplati dagli articoli 56, comma 5, e 56-bis, commi 1, 2 e 3 e 3-bis, del TUIR che compilano il quadro RD dei modelli redditi. Possono beneficiare della proroga anche le società in nome collettivo e in accomandita semplice agricole i cui redditi, quand’anche prodotti nei limiti dell’articolo 32 del TUIR, vengono qualificati redditi d’impresa dall’articolo 55. Beneficiano del differimento, altresì, le società a responsabilità limitata e le cooperative agricole, anche nell’ipotesi in cui avessero optato per l’imposizione catastale ex articolo 1, comma 1093, della legge n. 296/2006, poiché l’articolo 3 del DM n. 213 del 2007 qualifica redditi d’impresa i redditi prodotti anche al ricorrere dell’esercizio di tale opzione.

Superato il termine del 20 luglio, tali contribuenti potranno versare quanto dovuto entro il successivo 31 luglio maggiorando gli importi dello 0,4% ragguagliato ad ogni giorno dal 21 luglio alla data del versamento. Ciò secondo il subemendamento al decreto Omnibus già approvato dalle commissioni Bilancio e Affari Costituzionali.

Il pagamento dei saldi e del primo acconto delle imposte può avvenire anche in forma rateale nelle modalità previste dall’articolo 20 del D. Lgs. 241/1997.

I produttori agricoli in regime di esonero dagli adempimenti IVA ex articolo 34 del DPR n. 633/1972, con riferimento a quest’ultimo aspetto, devono seguire le regole generali previste dal legislatore per le rateazioni da parte delle persone fisiche non titolari di partita IVA.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy