1 settembre 2023

Imprese agricole: contributi per il pagamento dei premi assicurativi per calamità naturali

Indennizzo per i danni causati da eventi climatici avversi

Autore: Pietro Mosella
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31-08-2023, il decreto 22 maggio 2023 del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf), entrato in vigore il 1° settembre 2023, recante le disposizioni per il pagamento degli aiuti sui premi assicurativi e degli aiuti compensativi destinati ad indennizzare i danni causati da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali di cui al D. Lgs. n. 102/2004, ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2472.

Aiuti per il pagamento dei premi assicurativi – Come disposto dall’articolo 2 del suddetto decreto, sono concessi contributi per la sottoscrizione di polizze assicurative a favore delle microimprese, piccole e medie imprese, attive nella produzione primaria di prodotti agricoli.
Dette polizze assicurative possono coprire, in conformità a quanto disposto dal Regolamento (UE) 2022/2472:
  • a) le perdite causate da avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali (articolo 28 «Aiuti per il pagamento di premi assicurativi e per i contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione»);
  • b) danni a strutture aziendali e ad impianti di produzioni arboree e arbustive causati da avverse condizioni atmosferiche (articolo 28 - «Aiuti per il pagamento di premi assicurativi e per i contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione»);
  • c) costo di rimozione e distruzione degli animali morti per qualunque causa (articolo 28 «Aiuti per il pagamento di premi assicurativi e per i contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione» in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 27 «Aiuti al settore zootecnico e per i capi morti» - comma 3).
L'intensità massima di aiuto sulle polizze di cui alla lett. a), è limitata al 70% del costo del premio assicurativo per contratti assicurativi che prevedono un indennizzo, qualora il danno sia superiore al 30% della produzione.
L'intensità massima di aiuto sulle polizze di cui alle lett. b) e c), è limitata al 50% del costo del premio assicurativo.

L'assicurazione compensa solo il costo necessario per ovviare alle perdite sopra elencate e non comporta obblighi d’indicazione circa il tipo o la quantità della produzione agricola futura.

È, altresì, specificato dalle disposizioni del decreto del Masaf che, gli aiuti descritti, non ostacolano comunque il funzionamento del mercato interno dei servizi assicurativi, non sono limitati ad un'unica campagna di assicurazione o un unico gruppo assicurativo e non sono subordinati alla stipula di un contratto assicurativo, con un'impresa stabilita, in conformità con l'articolo 28, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2022/2472.

Aiuti compensativi per indennizzare i danni causati da eventi avversi – Il successivo articolo 3 del decreto del Masaf, dispone l'indennizzo dei danni subiti alle produzioni agricole, alle strutture aziendali ed agli impianti produttivi non inseriti nel piano annuale di gestione dei rischi in agricoltura, a causa di eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali che abbiano causato un danno superiore al 30% della produzione.

Ciò, mediante la concessione di contributi finalizzati a favorire la ripresa economica e produttiva delle microimprese, piccole e medie imprese, attive nella produzione agricola primaria.

È previsto, inoltre, che le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, provvedano alla delimitazione dei territori interessati dagli eventi suddetti e deliberino la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni, elevabile a novanta in presenza di eccezionali motivate difficoltà.

Sarà il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ad emettere formale provvedimento di riconoscimento dell'evento climatico avverso assimilabile a calamità naturale, previo accertamento della sussistenza del nesso causale tra lo stesso ed i danni subiti dalle imprese agricole, ai fini dell'attivazione del regime di aiuto.
Quest’ultimo, dev’essere attivato entro tre anni dal verificarsi dell'avversità atmosferica assimilabile ad una calamità naturale e gli aiuti sono versati ai beneficiari entro quattro anni a decorrere da tale data, in conformità a quanto disposto dall'articolo 25, comma 5, del Regolamento (UE) 2022/2472.

Beneficiari e casi di esclusione –Il decreto in esame specifica anche i beneficiari dei contributi in questione, chiarendo che possono fruire degli aiuti in questione le microimprese, piccole e medie imprese, attive nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del TFUE, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 1379/2013, colpite dall'evento climatico avverso assimilabile a calamità naturale che soddisfino le condizioni che lo stesso decreto prevede.
Sono, invece, esclusi dagli aiuti in questione:
  • a) le grandi imprese, come definite ai sensi dell'Allegato I al Regolamento (UE) 2022/2472;
  • b) le imprese in difficoltà, ad eccezione degli aiuti destinati ad indennizzare le perdite causate da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;
  • c) i soggetti destinatari di un ordine di recupero pendente, a seguito di una precedente decisione della Commissione UE che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.
Il decreto in esame, inoltre, disciplina la procedura per la presentazione delle domande per il pagamento dei premi assicurativi e quella d’indennizzo dei danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali.
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