15 febbraio 2024

Incentivi per realizzare sistemi agrivoltaici innovativi di natura sperimentale

Pubblicato il decreto del MASE in vigore dal 14 febbraio 2024

Autore: Redazione Fiscal Focus
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha emanato il decreto che promuove la realizzazione di sistemi agrivoltaici innovativi di natura sperimentale.
L’obiettivo del decreto, in vigore dal 14 febbraio 2024, è la realizzazione di almeno 1,04 gigawatt di nuovi impianti, nei quali possano coesistere la produzione di energia pulita con l’attività agricola.

Entro i prossimi quindici giorni, come previsto dal medesimo provvedimento, saranno approvate dal Ministero, su proposta del Gestore dei Servizi Energetici (GSE), le regole operative che dovranno disciplinare le modalità e le tempistiche di riconoscimento degli incentivi.
Il GSE, soggetto gestore della misura, emanerà un primo Avviso pubblico per la presentazione delle istanze entro trenta giorni dall’approvazione delle citate regole operative.

L’accesso al meccanismo è garantito attraverso l’iscrizione di appositi registri o con la partecipazione a procedure competitive in funzione della titolarità e della taglia dei progetti che si svolgeranno nel corso del 2024.

Ai fini del raggiungimento dell’obiettivo del decreto precedentemente citato, ai sistemi agrivoltaici che rispettano i requisiti stabiliti dal decreto, sarà riconosciuto un incentivo composto da:
  • a) un contributo in conto capitale nella misura massima del 40% dei costi ammissibili;
  • b) una tariffa incentivante applicata alla produzione di energia elettrica netta immessa in rete.
I beneficiari - I soggetti che potranno beneficiare della misura in commento sono:
  • a) imprenditori agricoli come definiti dall'articolo 2135 del Codice Civile (in forma individuale o societaria anche cooperativa), società agricole (come definite dal D. Lgs. n. 99/2004), nonché consorzi costituiti tra due o più imprenditori agricoli e/o società agricole imprenditori agricoli (ivi comprese le cooperative agricole che svolgono attività di cui all'articolo 2135 del Codice Civile) e le cooperative o loro consorzi, associazioni temporanee d’imprese agricole;
  • b) associazioni temporanee d’imprese che includono almeno un soggetto di cui alla lett. a).
Non è consentito l’accesso agli incentivi agli impianti che hanno iniziato i lavori di realizzazione prima di aver presentato istanza di partecipazione alle procedure bandite ai sensi del decreto in esame.
Conformemente alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, gli interventi s’intendono avviati al momento dell’assunzione della prima obbligazione che rende un investimento irreversibile, quale, a titolo esemplificativo, quella relativa all’ordine delle attrezzature, ovvero all’avvio dei lavori di costruzione.

I soggetti che hanno avuto accesso agli incentivi in questione, potranno rinunciarvi prima del termine del periodo di diritto; in tal caso, i predetti soggetti sono tenuti alla restituzione degli incentivi netti fruiti fino al momento di esercizio dell’opzione. Il diritto all’esercizio di tale opzione è condizionato alla verifica da parte del GSE dell’avvenuta restituzione.

Requisiti generali per accesso agli incentivi - Ai meccanismi incentivanti in commento accedono, a seguito d’iscrizione in appositi registri, nel limite del contingente di 300 MW, gli impianti agrivoltaici di potenza fino ad 1 MW nella titolarità dei soggetti precedentemente elencati.
Accedono, inoltre, a seguito di partecipazione a procedure pubbliche competitive, nel limite del contingente di 740 MW, gli impianti agrivoltaici di qualsiasi potenza nella titolarità dei medesimi soggetti elencati nel paragrafo precedente.

Gli impianti sopra citati che accedono alle procedure bandite ai sensi del decreto in esame, garantiscono il rispetto dei seguenti requisiti:
  • a) possesso del titolo abilitativo alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto;
  • b) possesso del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva;
  • c) rispettano i requisiti di cui all’Allegato 2, lett. a), del decreto;
  • d) garantiscono la continuità dell’attività di coltivazione agricola e pastorale sottostante l’impianto;
  • e) gli impianti sono di nuova costruzione e realizzati con componenti di nuova costruzione;
  • f) sono conformi alle norme nazionali e unionali in materia di tutela ambientale, nonché al principio “non arrecare un danno significativo” di cui all’articolo 17 del Reg. (UE) 2020/852;
  • g) possesso di dichiarazione di un istituto bancario che attesti la capacità finanziaria ed economica del soggetto partecipante in relazione all’entità dell’intervento, tenuto conto della redditività attesa dall’intervento stesso e della capacità finanziaria ed economica del gruppo societario di appartenenza, ovvero, in alternativa, l’impegno del medesimo istituto a finanziare l’intervento. In caso di associazioni temporanee d’imprese, la dichiarazione dell’istituto bancario può riferirsi anche a uno solo dei soggetti che compongono l’ATI.
Su richiesta del produttore, in luogo della documentazione di cui alla sopra elencata lett. a), è possibile accedere alle procedure bandite ai sensi del decreto in commento, presentando il provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale, ove previsto.

Il decreto del MASE disciplina, altresì, le procedure per l’accesso agli incentivi, i criteri di selezione dei progetti e l’ammissione agli incentivi, i tempi massimi per la realizzazione degli interventi, nonché la comunicazione d’entrata in esercizio degli impianti e le modalità d’erogazione delle tariffe incentivanti.
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