26 maggio 2023

Incremento esonero contributivo dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023: istruzioni per i datori di lavoro agricolo

Autore: Salvatore Cortese
Per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’incremento di 4 punti percentuali dell’esonero contributivo introdotto dall’articolo 1, comma 281, della legge n. 197/2022 (legge di Bilancio 2023), previsto dall’articolo 39 del D.L. n. 48/2023 (c.d. Decreto Lavoro) e relativo ai periodi paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, l’Inps ha fornito le apposite istruzioni con il Messaggio n. 1932/2023 del 24 maggio scorso.

Dell’argomento abbiamo già dato conto con l’articolo “Taglio del cuneo contributivo a carico dei lavoratori: l’Inps pubblica le istruzioni operative”, in cui sono dettagliatamente illustrate le modalità di determinazione della riduzione contributiva in oggetto, nonché le modalità di esposizione in Uniemens dei dati relativi alla fruizione dell’esonero, che si ricorda essere pari, nel periodo dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 e senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima, a:
  • 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro;
  • 7 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro.
Con il presente contributo si forniscono le indicazioni per i datori di lavoro agricolo, i quali dovranno valorizzare l’elemento “TipoRetribParticolare” nella sezione “PosAgri” del flusso UniEmens.

A riguardo, considerato che il calcolo della contribuzione dovuta nel settore dell’agricoltura viene effettuato dall’Inps attraverso il servizio di tariffazione, nel Messaggio n. 1932/2023, l’Istituto fa presente che per l’esposizione dei dati dell’esonero in oggetto si utilizzeranno, con finalità di semplificazione, le medesime modalità descritte nella Circolare n. 43/2022, valorizzando quindi i codici 7, 8 e 9 nell’elemento "TipoRetribParticolare".

La misura dell’esonero del 6% o del 7% per le competenze a partire dal mese di luglio 2023, sarà pertanto determinata direttamente dall’Istituto in sede di tariffazione in base al valore dell’imponibile previdenziale dichiarato nel mese di competenza.

In dettaglio, se l’imponibile mensile previdenziale dichiarato è:
  • minore o uguale a 1.923 euro, sarà applicata in fase di calcolo una diminuzione dell’aliquota contributiva del 7%;
  • maggiore di 1.923 euro, ma non superiore all’importo di 2.692 euro, sarà applicata in fase di calcolo una diminuzione dell’aliquota del 6%;
  • superiore a 2.692 euro, non sarà riconosciuta alcuna riduzione dell’aliquota.
Con riferimento alla modalità di liquidazione del contributo per la tredicesima mensilità si evidenzia che rimangono ferme le indicazioni operative contenute nella Circolare n. 7/2023. Pertanto, all’imponibile dichiarato relativamente alla tredicesima mensilità verrà applicata l’aliquota contributiva del 3% o del 2% se risulterà essere rispettivamente minore o uguale a 1.923 euro o a 2.692 euro.

Nel caso di erogazione della tredicesima con cadenza mensile, l’Inps ricorda, infine, che i massimali per il diritto all’agevolazione sono, rispettivamente, 160 euro per la riduzione del 3% e 224 euro per la riduzione del 2%.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy