22 marzo 2024

Lavoro occasionale in agricoltura: novità nel Decreto PNRR

Autore: Redazione Fiscal Focus
Tra le novità contenute nel D. L. n. 19/2024 (c.d. decreto PNRR), attualmente all’esame della Camera, con il presente contributo si intende dar conto della modifica del quadro sanzionatorio per le violazioni in materia di impiego di lavoratori occasionali in agricoltura.

Ci si riferisce, in particolare, alla disposizione di cui all’articolo 29, comma 6, del richiamato D.L. n. 19/2024, che intervenendo sull’articolo 1, comma 354, della L. n. 197/2022, stabilisce che in caso di utilizzo di soggetti diversi da quelli di cui al comma 344 della L. n. 197/2022 (ossia da quelli che possono erogare le prestazioni occasionali in agricoltura), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 2.500 euro per ciascun lavoratore al quale si riferisce la violazione (anziché per ogni giornata per cui risulta accertata la violazione), salvo che la violazione non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nell'autocertificazione resa dal lavoratore.

Su punto, si ricorda che le prestazioni occasionali in agricoltura possono essere rese, come disposto dall’art. 1, c. 344, della medesima L. 197/2022, da soggetti che, ad eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti all'instaurazione del rapporto quali:
  • persone disoccupate, nonché percettori di NASpI, DIS-COLL, dell'Assegno di inclusione o di ammortizzatori sociali;
  • pensionati di vecchiaia o di anzianità;
  • giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un'università;
  • detenuti o internati, ammessi al lavoro all'esterno, nonché soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà.
Da segnalare, infine, che in caso di superamento del limite di 45 giornate annue delle “prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato” i rapporti di lavoro si trasformano a tempo indeterminato.
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