21 luglio 2023

Ocm vino: istruzioni per le domande di contributo alla promozione

Autore: Cinzia De Stefanis
Arrivano le istruzioni per accedere agli incentivi dedicati alla misura “Promozione sui mercati dei Paesi terzi dell’Ocm Vino”. Possono accedere all’intervento le organizzazioni professionali che abbiano tra i loro scopi la promozione dei prodotti agricoli; le organizzazioni di produttori di vino; le associazioni di organizzazioni di produttori di vino; i consorzi di tutela, i produttori di vino; i soggetti pubblici con comprovata esperienza nel settore del vino e della promozione dei prodotti agricoli; le associazioni temporanee di impresa e di scopo; i consorzi, le associazioni, le federazioni e le società cooperative; le reti di impresa. E’ con il Decreto ministeriale del 26 giugno 2023, n. 331843, che il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste che detta le modalità attuative della misura "Promozione sui mercati dei Paesi terzi" dell'OCM Vino. Il provvedimento è in corso di registrazione presso gli Organi di controllo, abroga il Decreto ministeriale del 4 aprile 2019, n. 3893.

Promozione prodotti -La promozione è riservata:
  • ai vini confezionati;
  • ai vini a denominazione di origine protetta, ad indicazione geografica protetta;
  • ai vini spumanti di qualità e di qualità aromatici; ai vini con l’indicazione della varietà.
Tipologia di progetti - I progetti possono essere :
  • nazionali;
  • regionali;
  • multiregionali.
Per i progetti nazionali nella promozione del vino devono essere coinvolte almeno cinque regioni e il proponente deve avere una sede operativa in ciascuna delle Regioni in cui è prodotto il vino interessato dall’intervento di promozione.

I progetti regionali prevedono la promozione delle produzioni di una regione in cui il soggetto proponente abbia la sede operativa.

I progetti multiregionali devono coinvolgere almeno due regioni e in ciascuna di esse il proponente deve avere sedi operative.

Il finanziamento per ciascun progetto da parte del Ministero e delle regioni non può essere superiore al 25% dell’importo dell’iniziativa. Le azioni che possono accedere al contributo che riguarda uno o più mercati di paesi terzi sono quelle relative a relazioni pubbliche, promozione e pubblicità e devono mettere in evidenza gli elevati standard qualitativi, di sicurezza o ambiente delle produzione della Ue.

Azioni ammissibili- Sono ammissibili una o più delle seguenti azioni da attuare in uno o più Paesi terzi o mercati dei Paesi terzi:
  • azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità, che mettano in rilievo gli elevati standard dei prodotti dell’Unione, in particolare in termini di qualità, sicurezza alimentare o ambiente;
  • partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale;
  • campagne di informazione, in particolare sui regimi di qualità relativi alle denominazioni di origine, alle indicazioni geografiche e alla produzione biologica vigenti nell’Unione;
  • studi di mercati nuovi o esistenti, necessari all’ampliamento e al consolidamento degli sbocchi di mercato; e. studi per valutare i risultati delle attività di informazione e promozione.

Elementi del progetto - Il progetto deve consistere in un insieme coerente di azioni, idonee al raggiungimento degli obiettivi prefissati, e deve contenere i seguenti elementi:
l’indicazione dei soggetti partecipanti al progetto di promozione;
  • una descrizione dettagliata delle azioni che si intendono realizzare;
  • l’indicazione del/i Paese/i terzo/i e del/i mercato/i del/i Paese/i terzo/i interessato/i, corredata da una descrizione dettagliata del contesto socio economico e delle dinamiche di mercato dei Paesi destinatari;
  • una descrizione dei prodotti oggetto di promozione, riguardante la tipologia riconosciuta e/o denominazione d’origine nonché il posizionamento del prodotto stesso sul mercato;
  • una descrizione dettagliata degli obiettivi del progetto e dell’impatto previsto; f. la descrizione della metodologia di misurazione dei risultati attesi;
  • l’indicazione della durata del progetto ed il cronoprogramma delle azioni di promozione;
  • il costo complessivo del progetto suddiviso per azioni, riferite ad ogni Paese terzo e mercato del Paese terzo, nonché il dettaglio dei costi unitari per azione.
Gli obiettivi del progetto e l’impatto previsto sono, pena l’esclusione, definiti in termini quali-quantitativi di sviluppo della notorietà dei prodotti oggetto di promozione o di incremento delle vendite nei mercati target o di incremento di valore dei prodotti nei mercati individuati. Gli obiettivi sono individuati sulla base di adeguate analisi di mercato, e sono elaborati in modo da essere: specifici; misurabili; realizzabili; pertinenti e definiti nel tempo. Le spese sono ritenute ammissibili, a partire dal 16 ottobre di ogni anno, esclusivamente per i soggetti utilmente inseriti nella graduatoria definitiva, anche prima della stipula del contratto con Agea.

Entità del contributo -L’importo del contributo a valere sui fondi europei non può superare il 50% delle spese sostenute ed è liquidato sotto forma di anticipo pari all’80% del contributo ammissibile e del successivo 20% al completamento dei controlli.

Compiti di AGEA - AGEA redige un contratto-tipo sulla base delle indicazioni fornite dalla normativa comunitaria, dal decreto in commento e dalle linee guida emanate dalla Commissione europea e lo aggiorna in base agli eventuali sviluppi normativi.

AGEA:
  • d’intesa con il Ministero, redige e pubblica, sul proprio portale, un manuale dei controlli, elaborato sulla base delle indicazioni fornite dalla normativa comunitaria, dal presente decreto e dalle linee guida emanate dalla Commissione europea e lo aggiorna in base agli eventuali sviluppi normativi;
  • avvalendosi di AGECONTROL, effettua le verifiche precontrattuali e ne comunica gli esiti alle Autorità competenti entro 30 giorni dalla trasmissione delle graduatorie;
  • entro 30 giorni dalla stipula trasmette copia dei contratti alle Autorità competenti;
  • entro 30 giorni dal termine previsto per la stipula del contratto, comunica alle Autorità competenti i nominativi dei beneficiari che, nonostante l’approvazione dei progetti, non hanno sottoscritto i relativi contratti nell’esercizio finanziario comunitario di pertinenza.
Variazioni del progetto - Nella realizzazione del progetto i beneficiari possono apportare modifiche minori o variazioni nel rispetto delle modalità indicate nell’Avviso del MASAF. Non sono ammissibili modifiche o variazioni che comportano il cambiamento degli obiettivi, dei Paesi o dei mercati dei Paesi indicati nel progetto approvato. Le modifiche e le variazioni non incrementano né riducono il costo totale del progetto e sono migliorative dell’efficacia del progetto approvato. Eventuali spese aggiuntive che superino l’importo approvato sono a totale carico del beneficiario. Non è ammessa alcuna modifica o variazione che comporti il cambiamento o l’eliminazione di elementi del progetto che ne abbiano determinato la posizione nella graduatoria.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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