14 dicembre 2023

Prestazioni occasionali in agricoltura: requisiti e adempimenti

Autore: Redazione Fiscal Focus
L’INPS ha pubblicato la circolare n. 102 del 12 dicembre 2023, con cui fornisce le istruzioni applicative del nuovo contratto di “Lavoro occasionale in agricoltura” (LOAgri).

Possono assumere la qualifica di operaio occasionale agricolo a tempo determinato i lavoratori che, nei tre anni precedenti, non sono mai stati impiegati con contratto di lavoro subordinato in agricoltura (né OTD, né OTI).

Campo di applicazione - In particolare deve trattarsi di:
  • disoccupati che hanno dichiarato in forma telematica al Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l'impiego;
  • percettori di NASpI, DIS-COLL, mobilità in deroga, Reddito di cittadinanza e Assegno di inclusione;
  • beneficiari di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria e straordinaria;
  • titolari di pensione di vecchiaia, anzianità o anticipata, erogate da un Ente previdenziale pubblico o comunque da Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza;
  • giovani con meno di venticinque anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, o in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un'università, che non siano titolari di pensione ai superstiti, di inabilità e di assegni ordinari di invalidità;
  • detenuti o internati ammessi al lavoro all'esterno, nonché soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà.
Limiti di durata del contratto - Il contratto può avere una durata di dodici mesi, nel corso del quale possono essere espletate non più di 45 giornate lavorative. In caso di utilizzo di soggetti diversi da quelli che possono prestare LOAgri, o di violazione dell’obbligo di comunicazione relativa all’instaurazione del rapporto di lavoro al Centro per l’impiego, è prevista l’applicazione di una sanzione a carico del datore di lavoro da 500 euro a 2.500 euro per ogni giornata di lavoro prestato.

Cosa deve fare il committente - Per assumere OTDO, occorre preventivamente:
  • verificare la sussistenza dei requisiti legittimanti l’assunzione mediante l’acquisizione di un'autocertificazione resa dal lavoratore in ordine alla propria condizione soggettiva;
  • inoltrare al competente Centro per l'impiego, la comunicazione obbligatoria.
I lavoratori OTDO devono anche essere iscritti nel Libro unico del lavoro: in questo caso è ammessa la compilazione di un solo LUL, a scadenza del rapporto di lavoro, seppure i compensi siano erogati periodicamente prima della predisposizione del prospetto paga.

Obblighi dichiarativi e contributivi -I datori di lavoro agricolo che intendono avvalersi delle prestazioni di lavoro occasionale agricolo a tempo determinato devono:
  • a) utilizzare il CIDA, se già ottenuto in sede di iscrizione alla gestione contributiva agricola e utilizzato per la gestione dei flussi retributivi e contributivi relativi ai lavoratori OTI e OTD in forza, oppure richiederlo:
  • b) effettuare la trasmissione dei flussi Uniemens – sezione “PosAgri”.
  • c) provvedere al pagamento della contribuzione unificata (quindi comprensiva anche della quota INAIL) dovuta per le giornate OTDO, entro il giorno 16 del mese successivo al termine della prestazione.
Si prevede un abbattimento del 68% rispetto alla contribuzione ordinaria dovuta dalla generalità delle aziende agricole che assumono OTD.

La contribuzione versata dal datore di lavoro e dal lavoratore per lo svolgimento delle prestazioni lavorative è considerata utile ai fini di eventuali successive prestazioni previdenziali, assistenziali e di disoccupazione, anche agricole, ed è computabile ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o per il rinnovo del permesso di soggiorno.
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