29 giugno 2023

Remissione in bonis tax credit carburante agricoltura e pesca 3° e 4° trimestre 2022

La norma inciampa sull’inoperatività delle procedure

Autore: Francesco Giuseppe Carucci e Sandra Pennacini
La risoluzione n. 27/E del recente 19 giugno ha chiarito che, in caso di omissione dell’apposita comunicazione da trasmettere alle Entrate nel termine del 16 marzo scorso - al fine di poter proseguire nell’utilizzo in compensazione dei tax credit carburante agricoltura e pesca 3° e 4° trimestre 2022 e dei residui tax credit luce e gas, sempre riferiti al 3° e 4° trimestre 2022 - è possibile invocare la “remissione in bonis” di cui all'articolo 2, comma 1, del D.L. n. 16/2022. In virtù della richiamata disposizione, qualora non abbiano avuto inizio attività di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria e il contribuente rispetti tutti i requisiti per la fruizione di un beneficio fiscale ancorato ad un obbligo di comunicazione preventiva non rispettato, il godimento dell’agevolazione non è precluso a condizione che si provveda ad adempiere all’obbligo «entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile» versando contestualmente la sanzione minima, pari a 250,00 euro, stabilita dall'articolo 11, comma 1, del D. Lgs. 471/1997, non compensabile con eventuali crediti.

Nella recente risoluzione, con riferimento al termine entro il quale provvedere all’invio della comunicazione omessa, l’Agenzia delle entrate ha precisato che la «remissione in bonis, dovendo necessariamente precedere l'utilizzo del credito, non può essere effettuata oltre il termine fissato a tal fine e comunque va eseguita prima dell'utilizzo in compensazione del credito». In relazione alla modalità con cui procedere all'invio della comunicazione oltre il termine del 16 marzo 2023, ha altresì chiarito che si potrà provvedere come in precedenza, «stante la riapertura del canale telematico dedicato, che sarà resa nota nei prossimi giorni con apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia, cui si rinvia per tutti i dettagli del caso».

Orbene, tra i crediti d’imposta energetici il cui utilizzo successivo al 16 marzo 2023 è subordinato all’invio della apposita comunicazione telematica, figurano i crediti d’imposta maturati nel terzo e nel quarto trimestre 2022 per l’acquisto dei carburanti destinati all’esercizio delle attività agricole e della pesca. Infatti, tanto l’articolo 7 del D.L. n. 115/2022, quanto l’articolo 2 del D.L. n. 144/2022, avevano istituito l’obbligo di trasmettere entro il 16 marzo 2023, «a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito», specifica comunicazione all’Agenzia delle entrate demandando la relativa disciplina ad apposito provvedimento. Ha così visto la luce il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate n. 2023/44905 del 16 febbraio scorso a cui ha fatto seguito il provvedimento prot. n. 2023/56785 del successivo 1° marzo.

La posizione espressa dall’Amministrazione finanziaria nella risoluzione n. 27/E/2023, oltre ad apparire condivisibile sul piano giuridico-normativo, rappresenta senz’altro un barlume di speranza per quei contribuenti che, per una ragione o per l’altra, non hanno adempiuto all’obbligo di comunicazione entro il 16 marzo scorso. Con riferimento ai crediti d’imposta di contrasto al caro carburanti nei settori agricoli e della pesca, tuttavia, le ragionevoli argomentazioni delle Entrate inciampano sulla inoperatività delle procedure telematiche che, di fatto, rendono inapplicabile il ricorso alla remissione in bonis, con l’inevitabile conseguente decadimento dal diritto alla fruizione del beneficio non ancora fruito. Infatti, il termine massimo entro cui devono essere utilizzati i crediti d’imposta per l’acquisto di carburanti agricoltura e pesca, maturati nel terzo e quarto trimestre 2022, è fissato alla data del 30 giugno 2023. Oltre tale termine, eventuali importi residui andranno perduti. E, ahinoi, alla vigilia del termine di decadenza imposto dalle richiamate norme, della riapertura del canale dedicato annunciata dalle Entrate non vi è traccia!

Si ravvede pertanto una inconfutabile disparità di trattamento tra i contribuenti che non hanno interamente compensato i tax credit richiamati in premessa entro il 16 marzo 2023 ed altresì hanno dimenticato di trasmettere la necessaria comunicazione telematica. Infatti, se i beneficiari dei tax credit luce e gas possono anche attendere la riapertura dei canale telematico con una certa tranquillità, posto che tali crediti – in presenza di comunicazione telematica – possono essere compensati entro il 30 settembre 2023, completamente diversa è la situazione per i beneficiari dei tax credit carburante agricoltura e pesca che necessitano di effettuare tale comunicazione, attualmente “tecnicamente impossibile”, al fine di portare a termine le compensazioni entro il termine massimo del 30 giugno.

Per quanto riguarda gli obblighi dichiarativi, è opportuno rammentare che per i crediti d’imposta maturati negli ultimi due trimestri 2022, il residuo compensabile oltre il 31 dicembre 2022 deve essere indicato nel rigo RU12 del modello redditi 2023. La ca¬sella 1 del rigo va barrata qualora, a seguito della perdita totale o parziale del diritto al credito d’imposta, l’importo residuo non si debba riportare in tutto o in parte nella dichiarazione successiva. Tuttavia, in caso di decadenza conseguente all’omissione della comunicazione telematica più volte citata, tale fattispecie troverà descrizione nel modello Redditi 2024 anno di imposta 2023, posto che nel dichiarativo attualmente in fase di stesura occorre invece evidenziare il tax credit maturato e gli utilizzi di questo effettuati entro il 31 dicembre 2022.

Dopo il prossimo 30 giugno, e fino al 31 dicembre 2023, sarà possibile utilizzare l’analogo credito d’imposta istituito per il primo trimestre dell’anno in corso dalla legge di Bilancio 2023 con l’articolo 1, commi 45-50 per il quale, diversamente da quanto avvenuto per gli ultimi due trimestri 2022, il legislatore non ha previsto alcun adempimento comunicativo all’Amministrazione finanziaria.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy