31 ottobre 2023

Sanità animale: dal 2024 obbligo formativo per gli operatori del settore

Autore: Cinzia De Stefanis
Dal 2024 obbligo di partecipazione ai programmi formativi in materia di sanità animale. Un operatore, formato e consapevole, diventa una garanzia fondamentale per la gestione efficace della sanità animale e dell’intero settore poiché è in grado di assicurare la tracciabilità dei propri animali e di riconoscere tutti i segnali, gli eventi o le informazioni che possono rivelare l’insorgenza di una malattia animale (early detection) e, di conseguenza, di reagire prontamente, in collaborazione con i servizi veterinari territoriali, per limitare al massimo ogni eventuale pericolo.

È con il decreto del Ministro della salute 6 settembre 2023 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17-10-2023 n. 243) che sono stati definiti i contenuti e le modalità di erogazione dei programmi formativi obbligatori in materia di sanità animale per tutti gli operatori ed i professionisti che afferiscono al settore.

Il sistema di formazione regolamentato assicura, dunque, che ogni operatore, in relazione al proprio ruolo, acquisisca tutte le conoscenze necessarie per esercitare correttamente i compiti che il regolamento (UE) 2016/429 “Animal Health Law” e la normativa nazionale di attuazione gli conferiscono a vantaggio di un’attività efficace e coordinata di sorveglianza e controllo, oltre che di prevenzione, delle malattie animali.

Sanità pubblica veterinaria - Alla luce della recente impostazione dettata dagli organismi europei ed internazionali, infatti, la sanità pubblica veterinaria fonda il suo operato sulla stretta collaborazione tra componente pubblica e privata, in un’ottica di rinnovata fiducia nel rapporto tra autorità competente e operatore economico.

Erogatori della formazione -Vasta la platea dei soggetti erogatori. I programmi formativi possono essere organizzati:
  • dai Centri di Referenza Nazionali degli IZS (Istituto zooprofilattico sperimentale);
  • dai Dipartimenti di medicina veterinaria delle università;
  • dalla Federazione nazionale ordini veterinari italiani (Fnovi);
  • dalle società scientifiche veterinarie elencate dal Ministero della Salute;
  • dai provider “Educazione continua in medicina” (Ecm);
  • dai soggetti inseriti nell'elenco di erogatori del sistema «Sviluppo professionale continuo - Spc».
È compito delle Regioni assicurare che almeno una volta l'anno nel proprio ambito territoriale sia disponibile, in presenza o in modalità a distanza (FAD), ciascun programma formativo.

Obbligo di frequenza -Gli operatori che al 1 gennaio 2024 sono identificati e registrati nel Sistema I&R (identificazione e registrazione), e hanno già avviato la propria attività sono tenuti ad assolvere all'obbligo di frequenza del primo programma formativo entro il 31 dicembre 2025.

Mentre gli operatori che avviano la propria attività dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 possono assolvere all'obbligo di frequenza del primo programma entro dodici mesi dall'avvio dell'attività.

I docenti -I docenti devono essere medici veterinari di comprovata esperienza negli ambiti oggetto dei programmi formativi. Nelle docenze i medici veterinari possono essere affiancati da esperti appartenenti ad altri profili professionali per approfondire determinati contenuti oggetto dei programmi formativi.

Dal 2026- A decorrere dal 1° gennaio 2026 la frequenza del primo programma di formazione è condizione per la registrazione degli operatori ed i trasportatori nel Sistema I&R e per l'avvio dell'attività dei professionisti degli animali che si occupano di animali identificati e registrati.

Finalità dei programmi formativi -I programmi formativi sono finalizzati ad assicurare che gli operatori, i trasportatori ed i professionisti degli animali acquisiscano conoscenze adeguate in materia di:
  • principali malattie elencate degli animali, comprese quelle trasmissibili all'uomo e relativo rischio di diffusione;
  • oneri ed obblighi degli operatori e dei professionisti degli animali con particolare riferimento agli obblighi di sorveglianza passiva, di notifica e di comunicazione;
  • principi di biosicurezza;
  • interazione tra sanità animale, benessere animale e salute umana; buone prassi di allevamento;
  • resistenza ai trattamenti farmacologici, compresa quella antimicrobica;
I programmi formativi sono differenziati, nei contenuti e nella durata, in considerazione della specie o gruppo specie degli animali detenuti in via prevalente, della tipologia di produzione, del ruolo e delle mansioni svolte dal soggetto destinatario della formazione, come segue:
  • programma formativo (allegato 1 al decreto in commento) per gli operatori differenziato per specie o gruppo specie degli animali detenuti;
  • programma formativo (allegato 2 al decreto in commento) per i trasportatori ed i professionisti degli animali, differenziato per specie o gruppo specie degli animali detenuti;
  • programma formativo (allegato 3 al decreto in commento) per gli operatori degli animali da compagnia.
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