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In caso di mutuo cointestato su un immobile di proprietà esclusiva della moglie non lavoratrice e quindi “incapiente”, il marito può utilizzare in dichiarazione anche la quota di detrazione spettante alla moglie sugli interessi passivi?
No, perché la detrazione per interessi passivi su mutuo ipotecario per l’acquisto dell’abitazione principale richiede, in capo a chi intende fruire del beneficio, la compresenza dei requisiti soggettivi di intestazione del contratto e di titolarità, anche pro quota, del diritto di proprietà sull’immobile.
In altre parole, la mera cointestazione del mutuo non è sufficiente se il contribuente non è anche proprietario, o nudo proprietario, dell’unità immobiliare finanziata. Il riferimento normativo cardine è l’articolo 15, comma 1, lettera b), del TUIR (D.P.R. 917/1986), che riconosce una detrazione IRPEF del 19% sugli interessi passivi e relativi oneri accessori corrisposti in dipendenza di mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, entro il limite massimo, in via ordinaria, di 4mila euro complessivi annui, da ripartire tra gli aventi diritto in base all’intestazione e alla spesa effettivamente sostenuta.
L'atteggiamento dell’Agenzia delle Entrate è costante nel chiarire che il diritto alla detrazione si consolida solo se il contribuente è contestualmente intestatario del mutuo e proprietario dell’immobile. Questo viene ribadito anche nei documenti di prassi e nelle schede di consultazione dedicate agli interessi passivi, che richiamano espressamente il doppio presupposto dell'intestatario del mutuo e proprietario dell’unità immobiliare.
Applicando questo principio al caso prospettato, la moglie è proprietaria esclusiva dell’immobile, mentre il marito, pur essendo cointestatario del mutuo, non risulta titolare di alcuna quota di proprietà. Ne consegue che il marito non soddisfa il requisito della titolarità dell’immobile e, per questa ragione, non può portare in detrazione né la propria quota di interessi né, a maggior ragione, la quota teoricamente spettante alla moglie.
La detrazione, infatti, non è un credito trasferibile tra coniugi in funzione dell’incapienza, ma un beneficio personale ancorato a precisi presupposti soggettivi e oggettivi. In presenza di incapienza della moglie, l’effetto pratico è che la detrazione rimane inutilizzata - salvo capienza futura - senza possibilità di traslazione automatica al marito.
È poi utile soffermarsi anche sull’unica eccezione rilevante ammessa dalla prassi in tema di mutuo cointestato: l’ipotesi del coniuge fiscalmente a carico. In linea generale, quando il mutuo è intestato a più soggetti, ciascun cointestatario può detrarre esclusivamente la propria quota di interessi. Tuttavia, se il mutuo è cointestato con il coniuge fiscalmente a carico e il coniuge capiente ha sostenuto interamente la spesa, la detrazione può spettare per entrambe le quote.
Questa apertura, però, non elimina il requisito della proprietà: la stessa Agenzia chiarisce che la fruizione per intero da parte del coniuge capiente è subordinata al fatto che entrambi i coniugi siano proprietari dell’immobile e cointestatari del mutuo. In mancanza della comproprietà dell’immobile in capo al marito, l’eccezione non è invocabile e non consente di assorbire la quota della moglie incapiente.
Da un punto di vista operativo, quindi, in un assetto in cui la proprietà è intestata solo alla moglie, la detrazione per interessi passivi ex art. 15, comma 1, lett. b), TUIR resta agganciata alla moglie. Se la moglie non ha IRPEF lorda sufficiente per assorbirla, non è possibile farla valere dal marito per mera cointestazione del finanziamento.
La conclusione non muta neppure se, nella sostanza, le rate vengono sostenute economicamente dal marito: la prova del pagamento e della sopportazione dell’onere può essere rilevante nei rapporti tra cointestatari, ma non sana l’assenza del requisito legale della titolarità dell’immobile in capo al dichiarante che intende detrarre.
Quindi, nel caso in esame la risposta è negativa: la quota di detrazione della moglie non può essere sfruttata dal marito, perché la normativa e la prassi richiedono che chi detrae sia anche proprietario (almeno pro quota) dell’immobile, e l’eventuale regola del coniuge a carico opera solo se tale requisito è soddisfatto da entrambi.