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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9135 del 2 aprile 2021, ha affermato che, ai fini Iva, per la configurazione di una pratica abusiva è necessario che il risultato raggiunto dal contribuente, attraverso il percorso realizzato, deve essere contrario alle disposizioni tributarie, sempre che lo scopo "essenzialmente" perseguito sia quello di ottenere un (indebito) vantaggio fiscale.
(prezzi IVA esclusa)