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Il contribuente non può usufruire di un’agevolazione fiscale se essa è frutto di un’operazione elusiva in quanto concepita al solo scopo di fruire di una riduzione d’imposta, altrimenti non spettante. È quanto emerge dall’ordinanza 11 novembre 2014 n. 24027 della Corte di Cassazione (Sezione VI-T).
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