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Le rettifiche non fondate su meri indizi o presunzioni semplici, ma piuttosto sull'elaborazione di dati ricavati direttamente dalla contabilità del contribuente in ordine alle quantità delle materie prime e delle rimanenze e dalle dichiarazioni da quest'ultimo rilasciate su quantità utilizzate per la produzione, cali, quantità dei diversi tipi di prodotti, quantità dei prodotti invenduti e prezzo di vendita, devono considerarsi fatti e dati oggettivi, che si possono pertanto estendere anche ai parametri necessari a determinare il relativo presupposto di imposizione, sia come evidenze documentali, rilevanti anche ai sensi degli artt. 2709 e ss. cod. civ., e sia come dichiarazioni apprezzabili come confessione stragiudiziale. Tali elementi non costituiscono quindi una prova indiziaria, ma una prova diretta del maggior imponibile accertato.
(prezzi IVA esclusa)