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L’accertamento con adesione non può essere impugnato, integrato o modificato. Questa “irretrattabilità” rende inammissibile l’impugnazione del diniego di rimborso chiesto dal contribuente, in seguito alla scoperta di documenti “nuovi”, mentre l'Amministrazione Finanziaria non può legittimamente pretendere di modificare il maggiore imponibile definito (e gli altri elementi sui quali si è formato l'accordo), anche nel caso in cui tale modifica sia motivata dalla presenza di un “errore materiale”. È quanto emerge dalla più recente giurisprudenza in tema di accertamento con adesione, in particolare dall’ordinanza 7 novembre 2012, n. 19220, della Corte di Cassazione.
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