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La Corte di cassazione ha affermato che «L’istituto della sanatoria dei vizi della notificazione in conseguenza del raggiungimento dello scopo riceve applicazione generalizzata anche nella materia tributaria, pertanto con riferimento alla notificazione dell’avviso di accertamento, atto impositivo, della cartella di pagamento, atto esattivo, ed anche dell’avviso di accertamento esecutivo, c.d. atto impoesattivo.»
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