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La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 23852 dell’ 11 novembre 2009 ha stabilito che le presunzioni bancarie che ammettono prova contraria da parte del soggetto passivo, consentono di contestare tutte le movimentazioni bancarie che non trovano giustificazione in contabilità. Tuttavia, i versamenti in banca da parte di un lavoratore dipendente non possono essere considerati automaticamente come redditi da lavoro autonomo, dal momento che spetta all’Amministrazione Finanziaria provare preliminarmente che il soggetto sottoposto ad accertamento svolga attività di lavoro autonomo.
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