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In tema di accertamento tributario, l’inutilizzabilità amministrativa e processuale dei documenti favorevoli al contribuente, ai sensi del quinto comma dell’articolo 52 del D.P.R. n. 633 del 1972, non può operare quando l’Amministrazione finanziaria non allega circostanze, anche indiziarie, utili a ravvisare la condotta di rifiuto di esibizione nel corso dell’accesso nella sede dell’impresa. Il mancato assolvimento di tale onere probatorio da parte dell’Ufficio consente al giudice di basare la propria decisione sulla documentazione contabile prodotta dal contribuente per la prima volta in sede contenziosa.
È quanto emerge da una recente pronunzia della Corte di Cassazione.
(prezzi IVA esclusa)