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Al di là del principio di indisponibilità dei crediti tributari deve ritenersi che tutte le entrate, anche quelle di natura patrimoniale ed extratributarie siano finalizzate al soddisfacimento dei bisogni pubblici e come tali, in presenza di interesse pubblico, concreto ed attuale, possono diventare oggetto di atti di disposizione da parte delle amministrazioni titolari. Quando dunque sia riscontrata la congruità in concreto e la ragionevolezza dell’accordo, l’Ente, nella piena autonomia gestionale e con discrezionalità tecnica, può decidere se addivenire o meno ad un accordo transattivo con terzi interessati, anche in riferimento a tributi locali non riscossi.
(prezzi IVA esclusa)