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Se a seguito dell'accertamento con adesione l'imposta evasa scende al di sotto della soglia penale, viene meno il reato. Il giudice penale, infatti, non è vincolato all'accertamento del giudice tributario, ma non può prescindere dalla pretesa tributaria dell'amministrazione. Quindi, se non ha concreti elementi per ritenere più attendibile l'iniziale quantificazione dell'imposta, deve uniformarsi all'esito dell'adesione. Lo ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione – Sezione Terza Penale, con la sentenza numero 5640 del 14 febbraio 2012.
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