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Non osta al godimento dei benefici per l'acquisto della “prima casa” la prepossidenza di altro alloggio non idoneo a essere concretamente abitato dal contribuente e dalla sua famiglia. È quanto emerge dalla lettura di una recentissima ordinanza della Corte di cassazione che respinge il ricorso di un contribuente già proprietario esclusivo di un altro immobile adibito a “uso promiscuo” e già utilizzato come abitazione.
(prezzi IVA esclusa)