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Nell’ambito del processo esecutivo, il creditore procedente può essere autorizzato dal giudice ad acquisire, attraverso apposita richiesta all’anagrafe tributaria (compreso l'archivio dei rapporti finanziari), al pubblico registro automobilistico e agli enti previdenziali, informazioni rilevanti ai fini dell'individuazione di cose e crediti da sottoporre a esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committente.
Non è infatti necessario attendere l’emanazione dei decreti attuativi di cui all’articolo 155 quater disp. att. C.p.c. che andranno invece a regolare la ricerca telematica diretta dei beni pignorabili da parte degli ufficiali giudiziari.
È quanto ha sostenuto il Tribunale di Mantova (decreto 3 febbraio 2015), accogliendo l’istanza ex art. 492 bis C.p.c. presentata da una società di capitali.
(prezzi IVA esclusa)