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La Corte di Cassazione ha affermato che ha carattere prededucibile il credito maturato dal professionista che, pendente il termine assegnato dal tribunale ex art. 161, comma 6, L. fall. in ipotesi di domanda di concordato "in bianco o con riserva", sia stato incaricato di redigere l'attestazione, qualora, una volta dichiarata inammissibile la domanda concordataria, sia stato pronunciato il fallimento del debitore.
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