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La relazione attestativa richiesta ai fini dell’omologazione, volta a certificare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano di risanamento o di ristrutturazione dei debiti, deve essere completa e non può omettere elementi rilevanti per la valutazione della proposta. Tra questi rientrano anche i fatti sopravvenuti potenzialmente idonei a incrementare il valore dell’azienda, in quanto suscettibili di incidere sul giudizio di convenienza della soluzione concordataria.
In tale prospettiva si colloca il meccanismo del c.d. cram-down fiscale, che non può essere invocato dal debitore in assenza di una stima attendibile dell’incremento di valore che il concordato preventivo può apportare all’impresa, anche alla luce di circostanze sopravvenute nel corso della procedura.
Ne consegue che il giudice, anche in sede di omologazione forzosa, è tenuto a verificare, da un lato, la completezza e l’aggiornamento dei dati riportati nella relazione del professionista attestatore e, dall’altro, la sussistenza degli elementi posti dal debitore a fondamento della domanda di approvazione. Pur non potendo procedere a un controllo diretto sulla regolarità delle scritture contabili del proponente, il giudice deve accertare che la relazione tenga conto di tutti i fatti sopravvenuti rilevanti ai fini della valutazione di convenienza.
Pertanto, una relazione che ometta l’indicazione del possibile incremento di valore dell’azienda non può costituire valido fondamento della richiesta di omologazione forzosa, poiché impedisce di verificare la maggiore convenienza della proposta concordataria rispetto all’alternativa liquidatoria.
Nel diritto della crisi d’impresa, il cram down è il meccanismo in forza del quale il tribunale può omologare una proposta anche in mancanza del consenso di alcuni creditori, ma solo nei casi previsti dalla legge e a condizione che siano rispettati determinati requisiti di convenienza e di tutela dei creditori. In sostanza il dissenso di un singolo creditore o di una classe di creditori non impedisce automaticamente il superamento della crisi.
Nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, il fenomeno si articola essenzialmente in due forme: il cram down fiscale e il cram down previdenziale. Negli accordi di ristrutturazione e nel concordato minore, il giudice può superare il mancato assenso dell’Agenzia delle Entrate o degli enti previdenziali, quando tale adesione sia decisiva ai fini del raggiungimento della maggioranza richiesta e quando la proposta risulti, per tali creditori, non meno conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria.
La logica sottesa al cram down è che il tribunale possa imporre una soluzione della crisi quando essa risulti più conveniente della liquidazione giudiziale o comunque, conforme ai criteri legali di distribuzione e di tutela dei creditori. In questa prospettiva, la giurisprudenza ha evidenziato come il cram down assolva alla funzione di evitare resistenze ingiustificate rispetto a soluzioni concordate potenzialmente idonee a regolare la crisi in modo più efficiente.
La vicenda nasce da una procedura di concordato preventivo proposta da Y S.r.l. La società aveva presentato il proprio piano e la propria proposta concordataria, ma, successivamente al deposito della domanda, si era verificato un fatto nuovo di assoluta rilevanza: la società aveva ottenuto l’accreditamento presso il SSN per il ramo di medicina nucleare e, nel febbraio 2024, era stato stipulato il contratto con l’ASL per l’erogazione delle prestazioni in regime convenzionato.
Con decreto del 31 dicembre 2024, il Tribunale di Torre Annunziata, respingendo l’opposizione proposta da una società creditrice, aveva omologato il concordato preventivo.
Avverso il decreto di omologa è stato proposto reclamo alla Corte d’Appello di Napoli da un creditore opponente, il quale ha sostenuto che la valutazione della maggiore convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria fosse stata compiuta in modo non corretto. Secondo quanto affermato dal reclamante, la relazione del professionista redatta ai sensi dell’art. 161 l. fall. era anteriore all’accreditamento sanitario sopravvenuto e, pertanto, non teneva conto del successivo aumento di valore dell’azienda derivante da tale accreditamento, né sotto il profilo dei beni materiali né sotto quello dei beni immateriali. Il creditore sosteneva che, se si fosse tenuto conto di tale non trascurabile dettaglio, l’azienda avrebbe avuto un maggiore valore in caso di liquidazione.
Nel giudizio di reclamo si sono costituiti sia i commissari giudiziali sia la società proponente, resistendo a tutte le censure. La Procura generale presso la Corte d’Appello di Napoli ha concluso invece per l’accoglimento del reclamo.
La Corte d’Appello di Napoli, con decreto del 7 aprile 2025, ha accolto il reclamo, revocando l’omologazione. La Corte ha ritenuto che il nuovo accreditamento ottenuto nel corso della procedura aumentasse il valore e l’appetibilità dell’azienda e che tale circostanza non fosse stata adeguatamente considerata mediante una stima tecnica attendibile e aggiornata. Per tale motivo, ha restituito gli atti al tribunale affinché si procedesse nel giudizio.
La società Y S.r.l. ha proposto ricorso per Cassazione, evidenziando, nel corpo del ricorso, che la proposta di concordato non aveva raggiunto le maggioranze ex art. 177 l. fall., pur avendo ottenuto la maggioranza per classi e che proprio per questo motivo era stato richiesto al tribunale l’omologazione coattiva ex art. 180, comma 4, l. fall., il c.d. cram down fiscale.
La ricorrente, sempre all’interno del medesimo ricorso, ha sottolineato come il sopravvenuto accreditamento per la medicina nucleare non fosse stato ignorato, ma fosse stato preso in considerazione nella relazione integrativa del professionista, nelle relazioni dei commissari giudiziali e nello stesso decreto di omologazione del tribunale. In ognuno di questi documenti, secondo la ricorrente, veniva evidenziato come gli eventuali maggiori flussi economici sarebbero stati destinati ai creditori, con conseguente convenienza del concordato.
I giudici di Piazza Cavour hanno affermato che in tema di concordato preventivo con cram-down fiscale e previdenziale, l’omologazione può essere pronunciata nonostante il mancato assenso dell’amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali solo quando risulti in modo effettivo e attendibile la convenienza maggiore della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria. In tal senso la relazione del professionista ex art. 161 comma 3, l. fall. Costituisce un elemento centrale e non vincola il giudice, il quale conserva il potere (ed il dovere) di verificare la completezza, l’aggiornamento e la comprensibilità dei dati aziendali a fondamento della proposta. Secondo la suprema Corte, tale verifica deve riguardare anche fatti sopravvenuti nel corso della procedura che incidano in maniera sostanziale sulla consistenza patrimoniale dell’impresa. L’accreditamento, dunque, rappresentava un elemento idoneo ad accrescere il valore dell’azienda e il suo avviamento e dunque in assenza di una stima tecnica attendibile e aggiornata la proposta non poteva ritenersi adeguatamente giustificata sotto il profilo della convenienza per i creditori pubblici. Per tali motivi la Cassazione ha ritenuto corretta la decisione della Corte d’Appello che aveva revocato l’omologazione del concordato rigettando il ricorso della società proponente.
Beta S.r.l. presenta domanda di concordato preventivo, allegando una relazione attestante la convenienza di una proposta rispetto all’alternativa liquidatoria. Ma in un momento successivo al deposito della domanda, interviene un fatto di assoluto rilievo: la società ottiene un importante accreditamento idoneo ad accrescere il valore dell’azienda e la sua appetibilità finanziaria.
In una simile situazione, il tribunale non può procedere all’omologazione forzosa sulla base di una relazione incompleta o non aggiornata, non si può quindi procedere in assenza di una verifica attendibile della maggiore convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria.
Il debitore chiede l’omologazione forzosa sostenendo che la proposta resta comunque conveniente anche per i creditori pubblici dissenzienti.
In una simile situazione, il tribunale non può procedere all’omologazione forzosa sulla base di una relazione incompleta o non aggiornata poiché manca una verifica attestante la maggiore convenienza della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria.
Il giudice pur non essendo tenuto nei fatti a controllare le scritture contabili della società deve accertare che la relazione tenga conto anche di fatti sopravvenuti idonei a incidere in modo rilevante sul patrimonio e sul valore dell’azienda.
In sintesi, In assenza di una stima tecnica aggiornata del maggior valore accertato non si può mai procedere con il cram down sia che esso sia di natura fiscale che previdenziale.
Il cram-down fiscale e previdenziale quando si verifica un fatto astrattamente idoneo ad accrescere il valore dell’azienda e il suo avviamento può ritenersi legittimamente disposto, qualora non sia stato tradotto in una stima verificabile tale da consentire un giudizio comparativo con lo scenario liquidatorio?
No. Il cram-down fiscale e previdenziale può essere disposto solo se la soluzione proposta risulta più conveniente della liquidazione. Da ciò deriva che qualora ricorra un fatto astrattamente idoneo ad accrescere il valore dell’azienda e il suo avviamento, tale elemento per poter incidere sulla valutazione di convenienza, deve essere tradotto in una stima verificabile, idonea a consentire un effettivo giudizio comparativo con lo scenario liquidatorio, in assenza di ciò il cram-down non può ritenersi legittimo.
(prezzi IVA esclusa)