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La Cassazione stabilisce che non è possibile procedere all’omologazione forzosa (cram down) senza una stima aggiornata e attendibile del valore dell’azienda. La relazione del professionista deve essere completa e includere anche fatti sopravvenuti che incidono sul valore, come nuovi contratti o accreditamenti. Il cram down consente al giudice di approvare il concordato anche senza consenso di alcuni creditori, ma solo se la proposta è più conveniente della liquidazione. Se manca una valutazione aggiornata del valore aziendale, non è possibile verificare tale convenienza. Il giudice ha quindi il dovere di controllare completezza e aggiornamento dei dati, anche senza entrare nel merito delle scritture contabili. In assenza di stima attendibile, l’omologazione deve essere negata. Il principio rafforza la tutela dei creditori e impone maggiore rigore nelle relazioni attestative.