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L’autotutela cd. sostitutiva ricorre quando l'Amministrazione proceda ad annullare l'atto illegittimo ed a sostituirlo con un altro, di contenuto sostanzialmente identico, ma depurato dai vizi originari e si differenzia dall'accertamento integrativo, che può essere emesso solo in presenza di sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. E’ questo sostanzialmente il principio formulato dalla Corte di Cassazione, nella pronuncia n.6621 del 1° marzo 2022.
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