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La mancata indicazione nell’atto impositivo del termine di impugnazione e dell'organo dinanzi al quale può essere proposto ricorso non inficia la validità dell’atto spiccato dall’Ufficio Finanziario, ma comporta, sul piano processuale, il riconoscimento della scusabilità dell’errore in cui sia eventualmente incorso il ricorrente, con conseguente riammissione in termini per l'impugnativa, ove questa sia stata tardivamente proposta.
È quanto afferma l'ordinanza 25 luglio 2014 n. 17020 della Corte di Cassazione - Sesta Sezione Civile (T).
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