Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
Stando a una recente sentenza della Corte di Cassazione, può dirsi configurato il reato di bancarotta fraudolenta documentale, quanto all’ipotesi di occultamento/distruzione, soltanto se emerge il dolo specifico indicato nella norma incriminatrice, che è lungi dal coincidere con la mera mancanza dei libri e delle scritture contabili. Al contrario, deve avere esito positivo l’indagine da parte del Giudice penale circa lo scopo avuto eventualmente di mira dall’agente, vale a dire la realizzazione di un ingiusto profitto o la volontà di recare pregiudizio ai creditori.
(prezzi IVA esclusa)