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La Cote di cassazione, in tema di reati fallimentari, ha affermato che è configurabile la bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose (nella specie, affitto dell'unico ramo di azienda a fronte di un canone incongruo riscosso solo in parte) ove risulti che la società, al momento della conclusione del contratto, era in grado di svolgere la propria attività tipica e, dunque, di produrre un reddito comparabile a quello ricavabile dall'operazione, utilizzando "ex se" i beni ceduti.
(prezzi IVA esclusa)