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Con riguardo al delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, la Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha recentemente chiarito che il corredo documentale dell'impresa non obbedisce alla qualificazione in termini di prova, ex art. 2710 cod. civ.; perciò le scritture contabili del fallito, per costituire prova della presenza - in una determinata epoca - di beni all’interno dell’impresa, devono essere valutate nella loro intrinseca attendibilità, anche alla luce della documentazione contabile reperita (fatture, ricevute, lettere, messaggi postali, contratti, ecc.) e delle prove concretamente esperibili, al fine di accertare la loro corrispondenza al reale andamento degli affari e delle dinamiche aziendali.
(prezzi IVA esclusa)