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La cartella di pagamento è valida anche quando difetta della sottoscrizione del funzionario che ha redatto l’atto. La cartella prevista dall’articolo 25 del D.P.R. n. 602 del 1973 ha sicuro contenuto vincolato, conformato dal modello approvato con decreto del MEF, che deve contenere l’intimazione ad adempiere l’obbligo
risultante dal ruolo e l’avvertimento che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata, in base al quale la cartella va predisposta, senza prevedere la necessità della sottoscrizione del funzionario. Lo precisa la Corte di Cassazione – Sezione Tributaria con la sentenza n. 17251/2013.
(prezzi IVA esclusa)