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La Corte di Giustizia Europea si è pronunciata sui limiti della soggettività passiva IVA della stabile organizzazione nei rapporti con la casa madre, affermando che il Gruppo IVA al quale appartiene la controllante è considerato quale soggetto IVA distinto dalla branch, con la conseguenza che, in deroga al principio di unicità soggettiva della stabile organizzazione rispetto alla casa madre, le prestazioni rese dal Gruppo IVA nei confronti della branch sono rilevanti ai fini impositivi. Qualora la sede principale e la succursale di una società siano situate in Stati membri diversi e una di esse appartenga ad un gruppo IVA, il rapporto giuridico tra di loro deve essere valutato tenendo conto, da un lato, dell’assimilazione di tale gruppo ad un unico soggetto passivo e, dall’altro, però, anche dei limiti territoriali di tale gruppo, laddove le prestazioni di servizi fornite da una sede principale stabilita in un paese terzo alla propria succursale stabilita in un altro Stato membro costituiscono operazioni imponibili.
(prezzi IVA esclusa)