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In caso di chiusura d’ufficio della partita IVA di un soggetto passivo che continua la propria attività senza potersi registrare nuovamente, l’esercizio della detrazione non può essere negato senza verificare la sussistenza dei requisiti sostanziali, o, addirittura, privilegiando i requisiti formali a scapito di quelli sostanziali. L’identificazione ai fini dell’IVA, nonché l’obbligo per il soggetto passivo di dichiarare l’inizio, la variazione e la cessazione delle proprie attività, costituiscono soltanto requisiti formali a fini di controllo, che non possono rimettere in discussione il diritto a detrazione dell’IVA, nei limiti in cui le condizioni materiali che fanno sorgere tale diritto siano soddisfatte.
(prezzi IVA esclusa)