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La Corte di Cassazione, attraverso una sentenza depositata lo scorso 3 marzo, ha riaffermato il principio di diritto secondo cui, nel reato di cui all'art. 10-quater D.lgs. n. 74 del 2000, l'inesistenza del credito costituisce di per sé, salvo prova contraria, un indice rivelatore della coscienza e volontà del contribuente di bilanciare i propri debiti verso l'Erario con una posta creditoria artificiosamente creata, mentre nel caso in cui vengano dedotti dei crediti "non spettanti" occorre provare la consapevolezza da parte del contribuente che tali crediti non siano utilizzabili in sede compensativa.
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