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In caso di compravendite immobiliari, va annullato l’avviso di accertamento che si basa sulla presunzione semplice costituita dalla differenza fra prezzo e importo del mutuo, se questa non è confermata dalle dichiarazioni rese dagli acquirenti. Tale è la massima della sentenza n. 75/20/2011, emessa dalla Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia-Romagna.
(prezzi IVA esclusa)