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La Cassazione nella sentenza n. 12422 del 8 giugno 2011 ha stabilito che l'impresa in concordato preventivo continua ad adempiere agli obblighi fiscali, compresi quelli del sostituto d'imposta. Pertanto, la stessa continua a rispondere dell'omesso versamento delle ritenute sull'erogazione dei compensi pagati per suo conto dal commissario liquidatore. Con la presente fiscal andremo ad analizzare l’istituto del concordato preventivo, soffermandoci, in particolare, sugli obblighi delle varie parti chiamate in causa. Corte di Cassazione, sentenza n. 12422 del 8 giugno 2011
(prezzi IVA esclusa)