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Nel reato di riciclaggio, nei confronti di chi abbia goduto solo in parte delle somme “ripulite”, la confisca ex art. 648-quater cod. pen. non può essere disposta in misura pari all’intero valore del denaro che sia stato oggetto delle operazioni dirette a ostacolare l'individuazione della provenienza delittuosa, in ossequio ai principi della proporzionalità e della corrispondenza fra importo confiscabile e vantaggio patrimoniale ricavato dal reato. È quanto emerge dalla lettura di una recente sentenza della Corte di Cassazione - Seconda Sezione Penale - che accoglie il ricorso dell’imputato.
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