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Di recente, la Corte di cassazione ha ricordato che l’autorizzazione del P.M. necessaria all’accesso ai locali utilizzati promiscuamente dal contribuente non dev’essere fondata su gravi indizi di violazioni alle norme tributarie. L’uso promiscuo è ravvisabile non solo nell’ipotesi di ambienti contestualmente utilizzati per la vita familiare e per l’attività d’impresa, ma ogni qualvolta l’agevole possibilità di comunicazione interna consenta il trasferimento dei documenti propri dell’attività commerciale nei locali abitativi.
(prezzi IVA esclusa)