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Da una recente pronuncia dei giudici tributari di Caserta emerge che la cartella di pagamento deve essere annullata qualora la documentazione riguardante la notifica sia stata prodotta oltre il termine di venti giorni liberi prima dell’udienza di trattazione, a causa della costituzione tardiva di Equitalia. La produzione documentale tardiva è sanzionata con la decadenza e quindi la CTP non può considerare i documenti forniti dall’Esattore per dimostrare il ricevimento della cartella nel caso in cui il contribuente contesti tale circostanza.
(prezzi IVA esclusa)