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Il chiamato all’eredità, che non vi abbia validamente rinunciato, risponde in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa. In proposito, va considerata priva di effetto la rinuncia dell’eredità intervenuta dopo che il chiamato abbia tenuto comportamenti dai quali poter desumere un’accettazione implicita della stessa. È quanto emerge dalla lettura della sentenza n. 6710/2024 della Corte di cassazione (Sez. 5 civ.), deposita il 13 marzo.
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