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“[…] ai fini della determinazione del reddito di impresa, anche i costi relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti possono essere dedotti, purché il contribuente ne dimostri l’effettiva sussistenza, l’ammontare e l’inerenza”. Questo il principio enucleabile dalla copiosa sentenza della Corte di Cassazione – Sezione Tributaria Civile, n. 19786, pubblicata il 27 settembre 2011.
(prezzi IVA esclusa)