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Non si può contestare il reato di dichiarazione fraudolenta ex art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000 al contribuente che non ha conservato i documenti ideologicamente falsi (fatture, schede carburante etc.) nei registri contabili e nella documentazione fiscale dell’azienda e ciò anche se i relativi costi sono stati esposti in dichiarazione.
È quanto emerge dalla sentenza 29 settembre 2014 n. 40198 della Corte di Cassazione - Terza Sezione Penale della Cassazione.
(prezzi IVA esclusa)