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Nel reato di dichiarazione infedele, l'elemento soggettivo, caratterizzato dal dolo specifico, richiede la coscienza e volontà di indicare nelle dichiarazioni annuali dati e notizie false, al fine di evadere il pagamento dei tributi dovuti. Di recente, la Corte di cassazione ha ritenuto corretto desumere la sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo specifico richiesto dall’art. 4 del D.lgs. n. 74 del 2000 dalla condotta di annotazione tra le operazioni non imponibili ai fini dell'IVA di plurime fatture invece soggette al pagamento di tale imposta.
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