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La dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dall’intermediario incaricato non prova la presentazione in via telematica della dichiarazione dei redditi. A norma dell’articolo 3 del D.P.R. n. 322/1998, la prova della presentazione è costituita dalla comunicazione dell’Agenzia delle Entrate attestante l'avvenuta ricezione. Analogo valore probatorio, pertanto, non può essere attribuito né all’impegno dell’intermediario alla trasmissione né alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
rilasciata dal professionista in cui si dichiara che, pur essendo stato regolarmente trasmesso il modello Unico, non si è in grado di produrre, in quanto non reperibile, l’attestazione di avvenuto ricevimento dell'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’articolo 3, comma 10, del D.P.R. 322.
È quanto emerge dalla sentenza n. 11236/2015 della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione.
(prezzi IVA esclusa)