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L'inutilizzabilità delle prove acquisite a mezzo di un accesso domiciliare illegittimo riguarda solo le prove e/o le fonti di prova per le quali l'accesso medesimo abbiano costituito una condizione necessaria, come è di regola per le cosiddette prove dirette. L'inutilizzabilità non può, invece, riguardare quelle prove che trovano nell'accesso una mera occasione, come è di regola per le informazioni terzi e soprattutto per le dichiarazioni del contribuente, le quali potrebbero essere raccolte allo stesso modo anche per strada o direttamente presso gli Uffici dell'organo deputato all'indagine. In questo caso, infatti, le dichiarazioni sono collegate all'accesso da un nesso di mera occasionalità, per cui la eventuale illegittimità di esso non è comunque idonea ad escludere l'utilizzabilità delle stesse dichiarazioni. Così si esprime la Corte di Cassazione nell’ordinanza n.10734 del 22 aprile 2021.
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