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È da considerare inesistente - e non semplicemente nulla - la notifica del ricorso in appello eseguita presso il procuratore del contribuente che sia stato revocato dal mandato e sostituito con altro difensore, una volta che nel giudizio l’Ufficio finanziario abbia avuto conoscenza legale di tale sostituzione. È quanto sostiene la sentenza n. 617/02/15 della Commissione Tributaria Regionale di Potenza.
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