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La cartella di pagamento conseguente al disconoscimento di un credito d’imposta è nulla, se non preceduta da un avviso di recupero ex art. 1 L. n. 311/04, in difetto del quale è necessario l’avviso bonario. È quanto emerge dalla lettura di una recentissima ordinanza della Corte di Cassazione, la quale offre lo spunto per affrontare anche il tema delle comunicazioni d’irregolarità nei controlli automatici e formali delle dichiarazioni dei redditi.
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