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Se i verificatori si recano più volte nello studio professionale del contribuente per acquisire documenti utili all’accertamento, il termine di sessanta giorni per l’emissione dell’atto impositivo decorre dall’ultimo accesso. È quanto emerge da una recente sentenza della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, la quale conferma l’orientamento secondo cui l’Ufficio finanziario deve rispettare il termine di cui all’art. 12 comma 7 dello Statuto dei contribuenti, a pena di nullità dell’avviso di accertamento, anche in ipotesi di mero accesso per acquisizioni documentali, perché la norma non fa differenza tra le diverse attività ispettive “in loco”.
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