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La Corte di Cassazione ha precisato che l’applicazione delle agevolazioni fiscali cd. “prima casa” è possibile anche nell'ipotesi di possidenza di un altro alloggio nel medesimo Comune (non acquistato con le stesse agevolazioni), purché esso non possa concretamente soddisfare le esigenze abitative del compratore e della sua famiglia per una qualsiasi ragione, ad esempio, per le dimensioni ridotte o per la locazione a terzi.
(prezzi IVA esclusa)