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Con riferimento al reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente non può essere disposto sui beni dell'emittente per il valore corrispondente al profitto conseguito dall'utilizzatore delle fatture medesime, poiché il regime derogatorio previsto dall'art. 9 del D.lgs. n. 74 del 2000 - escludendo la configurabilità del concorso reciproco tra chi emette le fatture e chi se ne avvale - impedisce l'applicazione in questo caso del principio solidaristico, valido nei soli casi di illecito plurisoggettivo. Pertanto, rispetto all’emittente, la confisca e il sequestro a essa funzionale, può ricadere soltanto sul “prezzo” del reato (compenso per l’emissione delle fatture per operazioni inesistenti).
(prezzi IVA esclusa)